IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di Fatigati Aniello, in atti generalizzato per il reato di cui all'art. 372 c.p.; Esaminata la questione di legittimita' costituzionale proposta, in via pregiudiziale, dal difensore dell'imputato all'udienza preliminare del 6 maggio 2008, relativamente all'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti di una delle parti in causa tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile, per violazione dell'art. 3 Cost. Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, posto che la facolta' di astenersi dal testimoniare limitata nel processo civile, per il richiamo contenuto nell'art. 249 c.p.c. agli artt. 200 e 201 c.p.p., alle persone legate al Segreto professionale ovvero al Segreto di Stato, nel processo penale, in base alla previsione dell'art. 199 c.p.p., e' estesa anche ai prossimi congiunti dell'imputato; Ritenuto che la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 c.p.c. appare pregiudiziale rispetto alla decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento in epigrafe; Ed invero, l'imputazione di cui l'imputato Fatigati Aniello e' chiamato a rispondere consiste nell'avere reso dichiarazioni, che si assumono false, in qualita' di testimone nell'ambito della causa di lavoro instaurata da Vertullo Antonio contro la «Fantumazione pietre Mingardo di Tullio e Michele Del Duca s.n.c.», nonche' Del Duca Michele, Del Duca Francesca, Del Duca Antonella e D'Arienzo Silvana, pur essendo egli coniuge di Del Duca Francesca (vedasi certificato anagrafico in atti); E rilevato che l'attuale formulazione dell'art. 249 c.p.c. non consente di ricomprendere i prossimi congiunti tra le categorie di persone, indicate dall'art. 384, comma 2 c.p., per le quali e' esclusa la punibilita' per i reati di cui gli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373 c.p.; Ritenuto, pertanto che una diversa formulazione dell'art. 249 c.p.c., comprensiva del richiamo anche all'art. 199 c.p.p., tale da prevedere la facolta' anche per i prossimi congiunti di una delle parti di astenersi dal testimoniare, comporterebbe la necessita' di ritenere il fatto contestato commesso da chi «non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere testimonianza», e dunque di ritenere applicabile nei confronti dell'imputato la causa di non punibilita' di cui al citato comma 2 dell'art. 384 c.p.