IL TRIBUNALE
   Letti  gli  atti  del procedimento penale indicato in epigrafe nei
confronti  di Fatigati Aniello, in atti generalizzato per il reato di
cui all'art. 372 c.p.;
   Esaminata la questione di legittimita' costituzionale proposta, in
via    pregiudiziale,   dal   difensore   dell'imputato   all'udienza
preliminare  del  6  maggio  2008,  relativamente all'art. 249 c.p.c.
nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti di una delle
parti  in causa tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel
processo civile, per violazione dell'art. 3 Cost.
   Ritenuta  la non manifesta infondatezza della questione, posto che
la  facolta'  di  astenersi  dal  testimoniare  limitata nel processo
civile, per il richiamo contenuto nell'art. 249 c.p.c. agli artt. 200
e  201 c.p.p., alle persone legate al Segreto professionale ovvero al
Segreto  di  Stato,  nel  processo  penale,  in  base alla previsione
dell'art.   199   c.p.p.,  e'  estesa  anche  ai  prossimi  congiunti
dell'imputato;
   Ritenuto  che  la  risoluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  249  c.p.c.  appare pregiudiziale rispetto
alla  decisione  sulla richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del
procedimento in epigrafe;
   Ed  invero,  l'imputazione  di  cui l'imputato Fatigati Aniello e'
chiamato  a rispondere consiste nell'avere reso dichiarazioni, che si
assumono  false,  in qualita' di testimone nell'ambito della causa di
lavoro  instaurata da Vertullo Antonio contro la «Fantumazione pietre
Mingardo  di  Tullio  e  Michele  Del  Duca s.n.c.», nonche' Del Duca
Michele,  Del Duca Francesca, Del Duca Antonella e D'Arienzo Silvana,
pur  essendo  egli  coniuge di Del Duca Francesca (vedasi certificato
anagrafico in atti);
   E  rilevato  che  l'attuale  formulazione dell'art. 249 c.p.c. non
consente  di  ricomprendere  i prossimi congiunti tra le categorie di
persone,  indicate  dall'art.  384,  comma  2  c.p.,  per le quali e'
esclusa la punibilita' per i reati di cui gli artt. 371-bis, 371-ter,
372 e 373 c.p.;
   Ritenuto,  pertanto  che  una  diversa  formulazione dell'art. 249
c.p.c.,  comprensiva  del richiamo anche all'art. 199 c.p.p., tale da
prevedere  la  facolta'  anche  per i prossimi congiunti di una delle
parti  di  astenersi dal testimoniare, comporterebbe la necessita' di
ritenere  il  fatto  contestato  commesso  da chi «non avrebbe potuto
essere  obbligato  a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto
essere   avvertito   della   facolta'   di   astenersi   dal  rendere
testimonianza»,  e  dunque  di  ritenere  applicabile  nei  confronti
dell'imputato  la  causa  di non punibilita' di cui al citato comma 2
dell'art. 384 c.p.